Chi effettua interventi che migliorino la prestazione energetica di un condominio o di un’abitazione singola può usufruire del Superbonus al 110%, l’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che consente la detrazione del 110% sulle spese sostenute nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Privati e imprese hanno due alternative oltre alla fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi: lo sconto in fattura o la cessione del credito. Esaminiamole entrambe per capire come funzionano e quali sono i vantaggi.

Superbonus 110%: fruizione diretta della detrazione

Ricordiamo che il Superbonus è di regola fruito come detrazione in dichiarazione dei redditi. Il contribuente cioè paga tutte le spese e poi viene “rimborsato” sotto forma di detrazione Irpef con la seguente ripartizione:

  • Per i lavori effettuati tra 2020 e 2021 si riceveranno 5 quote annuali di pari ammontare.
  • Per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 si riceveranno 4 quote annuali di pari ammontare. Per i condomìni il termine è prorogato al 31 dicembre 2022, ma solo se al 30 giugno 2022 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.  

Superbonus 100%: sconto in fattura

Una opzione disponibile per i contribuenti è lo sconto, anche parziale, in fattura da parte del fornitore, che recupererà sotto forma di credito di imposta. Che cosa significa? In sostanza la detrazione riduce l’importo della fattura. A fronte dello sconto praticato, al fornitore verrà perciò riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante o, se lo sconto è parziale, pari all’importo dello sconto applicato. Attenzione: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’impresa non è obbligata a concedere lo sconto in fattura al contribuente. 

Superbonus 110%: cessione del credito

In alternativa alla fruizione diretta e allo sconto in fattura, i contribuenti possono optare per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante. Che cosa significa? In pratica il beneficio fiscale non sarà più una detrazione utilizzabile in dichiarazione dei redditi, ma diventerà un credito di imposta utilizzabile in compensazione da cedere a terzi, con facoltà di successive cessioni. Questa opzione – per la quale è necessaria una comunicazione telematica di cui si dirà dopo – può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (il cosiddetto “SAL”, che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo). Il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo e il secondo ad almeno il 60%.

Per quali detrazioni è possibile optare per la cessione o lo sconto

La cessione del credito e lo sconto in fattura non si applicano solo sul Superbonus, ma anche a Ecobonus, Sismabonus e interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro delle facciate (oltre che per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici). I lavori devono venire eseguiti fra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021

A chi conviene scegliere la cessione del credito di imposta o lo sconto 

Gli incapienti, cioè i soggetti non tenuti a pagare l’Irpef, perché hanno un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla legge, o in generale chi, pur pagando l’Irpef, non ha sufficiente capienza fiscale e si troverebbero impossibilitato a fruire della detrazione. Facciamo un esempio: un contribuente che sostiene una spesa di 40mila euro ha diritto a una detrazione pari a 44mila euro da ripartire in quote da 8.800 euro. Se però deve versare un Irpef di 6.800 euro, praticamente perderebbe 2mila euro di detrazione.

Inoltre, le partite Iva forfettarie e coloro che percepiscono solo redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva possono valersi esclusivamente della cessione del credito o dello sconto in fattura.

A chi si può cedere il credito

Non ci sono particolari vincoli: può essere un privato, una società, una banca, una finanziaria, un’assicurazione o anche l’azienda stessa che ha effettuato i lavori. Il cessionario usufruisce del credito d’imposta, che è pari alla detrazione spettante, con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale il titolare dell’immobile avrebbe utilizzato la detrazione. È inoltre tenuto a rispettare precise scadenze: il credito che non viene utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento andrà perso e non potrà essere ulteriormente ceduto.

Cessione del credito: pro e contro

Le banche o qualunque soggetto compratore, non solo anticipano l’importo del bonus fiscale, ma anche finanziano i lavori e permettono di realizzarli anche a chi al momento non ha la disponibilità necessaria. Ovviamente l’operazione ha un costo, che per quanto riguarda le banche è in media il 10% del credito ceduto. Per questa ragione la cessione del credito non conviene né a chi ha i fondi disponibili né ai contribuenti capienti, perché si ritroverebbero a pagare una commissione quando invece con la detrazione diretta avrebbero al contrario un rendimento del 10%. Al contrario, chi si rivolge a un istituto di credito può contare sull’indubbio vantaggio “temporale” di avere un veloce accesso ai fondi e di poter quindi avviare i lavori necessari. E in questo ultimo caso, pur cedendo il proprio credito, si avrebbe accesso alle misure del Superbonus.

Cessione del credito o sconto in fattura: quali documenti servono

Sia i fini della cessione sia per quanto riguarda lo sconto in fattura servono specifici documenti e attestati tecnici

  • Visto di conformità che deve essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro). 
  • Per gli interventi di efficientamento energetico è necessario acquisire l’asseverazione tecnica che attesti la congruità delle spese e la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici.
  • Per gli interventi di riduzione del rischio sismico si deve richiedere ai professionisti incaricati della progettazione l’asseverazione che certifichi l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese.

Quando effettuare la comunicazione per optare per la cessione o lo sconto

In relazione alle spese sostenute nel 2020, il termine di scadenza per procedere con la trasmissione telematica della comunicazione è slittato dal 16 al 31 marzo 2021. Per le spese sostenute nel 2021, invece, l’invio va effettuato entro il 16 marzo 2022.

Chi può effettuare la comunicazione e come

La comunicazione delle opzioni relative alle spese per gli interventi sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa dal beneficiario della detrazione o, per il superbonus 110%, dal soggetto che rilascia il visto di conformitàesclusivamente in via telematica, tramite il sito dell’Agenzia delle entrate. È possibile rivolgersi a CAF o professionisti abilitati. 

Per i lavori condominiali, se tutti i condòmini hanno optato per la cessione è l’amministratore che si deve occupare della comunicazione tranne nel caso del Superbonus, per cui serve invece il contributo del soggetto incaricato del visto di conformità. Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o al contrario lo scarto. Infine, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio la comunicazione può essere annullata o sostituita.

di Laura Fabbro – immobiliare.it