I conti da fare (e chi non deve pagare)

Entro il 16 giugno i proprietari immobiliari devono versare l’acconto 2021 dell’Imu, l’Imposta municipale unica sugli immobili. Con importanti conferme: anche quest’anno non è più dovuta la Tasi, sommata in pratica all’Imu. Confermata, per fortuna, anche l’esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso. Ricordiamo che l’abitazione principale ai fini Imu è quella dove il contribuente, e il suo nucleo familiare, hanno la residenza anagrafica e il domicilio, le due circostanze devono coesistere.

Esonero, inoltre, per alcuni settori di attività particolarmente colpiti dalle restrizioni derivanti dalla pandemia, ma solo se proprietario dell’immobile e gestore dell’attività coincidono (si veda l’articolo nella pagina a fianco). L’acconto Imu rimane dovuto, invece, per gli immobili delle persone fisiche non titolari di partita Iva e per quelli di proprietà di imprese che operano in settori diversi da quelli agevolati.

Va ricordata, infine, la riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili affittati a «canone concordato».

L’Imu, come è ormai consuetudine, va pagata in due rate. Entro il 16 giugno l’acconto del 50%, mentre il restante 50% va versato entro il 16 dicembre.

Per l’acconto il conteggio è semplice, se non ci sono state variazioni nella consistenza immobiliare basta sommare l’Imu pagata nel 2020 tra acconto e saldo e versare, entro mercoledì 16 giugno, il 50% di tale importo, per ciascuna tipologia di immobili, utilizzando il relativo codice tributo.

Se ci sono state variazioni nella consistenza degli immobili nel corso del 2020 o del 2021, come acquisti o vendite o successioni, si può tenere conto della consistenza degli immobili di quest’anno, ma applicando per l’acconto di giugno ancora l’aliquota deliberata dal comune per l’anno precedente, come indicato dalla circolare del ministero dell’Economia n. 1/DF del 18 marzo 2020.

Nel caso di un immobile acquistato nel 2021, la circolare fa presente che, dovendo fare il calcolo ex-novo dell’Imu, il contribuente può utilizzare la nuova aliquota eventualmente approvata per il 2021, se già pubblicata sul sito www.finanze.gov.it. In tutti gli altri casi, le aliquote Imu 2021 già deliberate dal Comune (e quelle che verranno stabilite entro il 28 ottobre prossimo) verranno considerate solo in fase di saldo, entro il 16 dicembre. Meglio, insomma, usare le vecchie. Per il calcolo si può seguire l’esempio qui sotto.

Disegni e grafici a cura di Sandra Franchino

Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili situati in Italia e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario o chi ha un diritto d’abitazione (come il coniuge superstite sulla casa di famiglia, ma se l’abitazione non è classificata come di pregio è esente), di uso, enfiteusi e superficie. In caso di separazione o divorzio, obbligato al versamento è il coniuge assegnatario dell’immobile, anche se non proprietario, ma in genere ha l’esenzione se la casa è assegnata con provvedimento del giudice o se vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per gli immobili in multiproprietà, l’Imu va pagata dall’amministratore. L’imposta va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti di qualsiasi categoria, anche se utilizzati nell’esercizio dell’attività, salvo l’esenzione per specifici settori impattati dalla pandemia. Dall’anno scorso pagano Imu anche gli immobili-merce, costruiti o ristrutturati per la vendita e invenduti, con un’aliquota massima dello 0,25% se non locati.

Nel caso di più comproprietari — o di più contitolari di un diritto reale — l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. L’esenzione per l’abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica; gli altri comproprietari che non vi risiedono devono invece pagare l’Imu (se prevista dal Comune).

L’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale). Il tributo colpisce, quindi, gli immobili abitativi a disposizione, come le seconde case, anche se non è stato possibile utilizzarle a causa dei lockdown, e quelli affittati o sfitti. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% tra genitori e figli a certe stringenti condizioni .

L’Imu è dovuta anche sulle pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come il secondo box.
L’Imu si versa anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili (conta il valore commerciale al 1° gennaio 2021) da chiunque posseduti.

Per gli immobili in leasing, l’Imu è dovuta dall’utilizzatore.

Orti e terreni agricoli: sono soggetti all’Imu?

L’imposta colpisce anche i terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono esclusi i terreni agricoli, da chiunque posseduti, ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina in base all’elenco dei Comuni della circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati in qualsiasi altro Comune.
L’Imu si paga sulla base dei mesi di possesso, per fare un mese bastano 15 giorni.

Fonte: Corriere.it