Attenzione all’invio alla regione dell’attestato di prestazione energetica (Ape). In merito, ci sono delle tempistiche precise da rispettare. Vediamo quanto previsto.

Secondo quanto previsto dallo schema di decreto legislativo, “recante l’attuazione della direttiva Ue 2018/844 del Parlamento europeo, che modifica le precedenti direttive n. 2010/31/Ue, in tema di prestazione energetica nell’edilizia, e n. 2012/27/Ue, sull’efficienza energetica”, il pagamento delle sanzioni dovute per “la mancata presenza dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o della relativa dichiarazione nell’ambito delle compravendite e delle locazioni non esclude l’ulteriore obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’Ape entro quarantacinque giorni”.

Per le compravendite e le locazioni è necessario, quindi, come sottolineato da Italia Oggi, presentare entro 45 giorni alla Regione o alla provincia autonoma di competenza la dichiarazione o la copia dell’Ape anche se sono state pagate le sanzioni per la mancata presenza del documento che indica le caratteristiche energetiche degli edifici o della relativa dichiarazione.

Si ricorda infine che, in caso di omessa dichiarazione o allegazione, le sanzioni sono dovute in solido e in parti uguali dalle controparti. Si parla di sanzioni che vanno dai 3.000 euro ai 18.000 ovvero da 1.000 euro a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, se la durata della locazione non supera i tre anni, la sanzione deve essere ridotta alla metà.